NewsCovid-19. L’aumento – illecito – dei prezzi delle mascherine.

03/05/2020
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Con l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si è innescata una sorta di “corsa alle mascherine”. L’utilizzo dei dispositivi di protezione, infatti, è caldamente raccomandato dalla comunità scientifica e dal Governo e, in alcuni casi, reso addirittura obbligatorio. Le mascherine, in altre parole, sono divenute un prodotto di prima necessità.

E tuttavia risultano inaccessibili. Da un lato, infatti, sono estremamente difficili da reperire; dall’altro, vengono vendute a prezzi esorbitanti: dalle mascherine chirurgiche monouso alle Ffp3, si è assistito a uno spropositato aumento dei prezzi applicati.

È in questo clima che alcune Regioni – tra cui la Regione Toscana – hanno attivato la distribuzione gratuita di mascherine ai propri cittadini. Uno degli intenti celati dietro questa iniziativa è proprio quello di garantire il mantenimento di prezzi equi e accessibili dei dispositivi di protezione.

Le Regioni non sono le uniche a essersi interessate al fenomeno speculativo: tali condotte non sono passate inosservate neppure ai Tribunali penali, all’Autorità Antitrust e, infine, al Governo.

 

Covid-19 e mascherine di protezione: reato di cui all’art. 501 bis c.p. (“manovre speculative su merci”).

Sul fronte penale, ci si è interrogati se l’aumento spropositato del prezzo delle mascherine possa o meno integrare il reato di manovre speculative su merci, previsto e punito dall’art. 501 bis c.p..

Il reato in parola è stato pensato proprio per fronteggiare situazioni eccezionali, quale quella che stiamo attraversando in questo momento; difatti, è nei contesti già particolarmente critici che le condotte dei singoli individui possono arrivare a mettere in pericolo l’economia pubblica e a danneggiare profondamente i consumatori.

Ebbene, per tutelare la pubblica economia e i consumatori, la norma sanziona coloro che compiono manovre speculative su materie prime, generi alimentari di largo consumo e prodotti di prima necessità.

Si tratta di quelle attività che portano a un aumento dei prezzi non fisiologico, bensì superiore a quello che sarebbe derivato dalle leggi di mercato e dalla prassi commerciale. Tra le manovre speculative rientrano quindi anche gli ingiustificati, repentini e sensibili aumenti del prezzo di vendita di prodotti, cosa che sta oggi accadendo rispetto alle mascherine di protezione.

La norma, al II comma, sanziona altresì colui che occulta, accaparra o fa incetta di materie prime, generi alimentari di largo consumo o beni di prima necessità in modo tale da determinare la rarefazione o l’aumento dei prezzi sul mercato interno.

A tale conclusione sono giunti il Tribunale del Riesame di Lecce e il Gip presso il Tribunale di Salerno. Nelle loro ordinanze si legge che la vendita di mascherine protettive da parte di un commerciante a un prezzo irragionevolmente elevato può integrare il reato in parola: si tratta infatti di manovre speculative che hanno a oggetto beni di prima necessità, realizzate nell’esercizio di un’attività commerciale.

Il Tribunale del Riesame di Lecce avverte, tuttavia, che è necessario verificare se la speculazione sul prezzo dei dispositivi di protezione possa concretamente tradursi in un rincaro dei prezzi generalizzato almeno sul mercato locale. Per farlo, occorre prendere in considerazione indici quali la dimensione dell’impresa, la quantità delle merci vendute e il potere di influenzare i comportamenti degli altri operatori del mercato. Il reato di cui all’art. 501 bis c.p. risulterà quindi integrato soltanto quando la condotta risulti idonea a incidere sulla pubblica economia (cfr. Ordinanza Tribunale del Riesame di Lecce del 21 aprile 2020).

La pena prevista per il reato di cui all’art. 501 bis c.p. è della reclusione da 6 mesi a 3 anni e della multa da euro 516,00 a euro 25.822,00. A questa, si affianca l’interdizione dall’esercizio di attività commerciali o industriali, per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell’autorità, e la pubblicazione della sentenza.

Sorge però spontanea una domanda. Cosa accade nei casi in cui la speculazione non può essere sanzionata penalmente? Quali sono gli altri strumenti a tutela del consumatore e dell’economia pubblica?

 

La sanzione amministrativa (che ancora non c’è).

Il Governo, già nel mese di febbraio, si era attivato per contrastare le speculazioni sorte in relazione all’emergenza da Covid-19. Era stata infatti pensata una modifica al Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005), con lo scopo, tra gli altri, di sanzionare in via amministrativa le pratiche commerciali scorrette che approfittano di situazioni di allarme sociale.

La bozza di decreto legge ha previsto altresì una disciplina dettagliata dell’attività di sorveglianza dei prezzi. In particolare, si è pensato a un sistema piramidale di controllo sui prezzi applicati rimesso, in prima battuta, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (con funzione di raccogliere le segnalazioni sulle pratiche commerciali scorrette e di verificare la condotta tenuta dal soggetto segnalato). Il secondo soggetto individuato dalla proposta è il Garante per la sorveglianza dei prezzi presso il Mise, deputato, principalmente, alla tenuta ed elaborazione dei dati tratti dalle segnalazioni. Salendo un altro scalino della piramide, incontriamo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per poi arrivare, infine, al Mise stesso.

Sfortunatamente, però, la proposta di introdurre la nuova sanzione amministrativa non ha superato il vaglio del Consiglio dei Ministri.

E ancor più sfortunatamente, neppure con il Dpcm 26 aprile 2020 è stata introdotta un’apposita sanzione amministrativa per coloro che speculano sulla paura del contagio.

 

Covid-19 e mascherine di protezione: prezzi calmierati ed esenzione Iva.

Eppure, sia il Governo sia il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 non si sono dimostrati insensibili alla questione. Anzi, da un lato, è stato fissato a 0,50 centesimi il prezzo massimo delle mascherine chirurgiche, per ciascuna unità (cfr. Ordinanza n. 11 del 26 aprile 2020, consultabile qui https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02353/sg).

Il prezzo calmierato, tuttavia, si applica unicamente alle mascherine chirurgiche e non alle Ffp2 e Ffp3.

Dall’altro, il Presidente del Consiglio ha annunciato durante la conferenza stampa di presentazione del Dpcm 26 aprile 2020 l’esenzione Iva sui dispositivi di protezione individuale.

E diversamente non poteva essere. L’aver reso obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi in particolari circostanze, infatti, accelererà la corsa alla mascherina e fornirà ancor più occasioni per speculare sui prezzi di vendita.

 

Covid-19 e mascherine di protezione: l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Vi è un ulteriore soggetto che si è interessato all’aumento esorbitante dei prezzi delle mascherine in occasione dell’emergenza da Covid-19: l’Autorità Antitrust.

Dal 27 febbraio 2020, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha intrapreso un approfondito controllo delle principali piattaforme di vendita online di mascherine di protezione e di prodotti igienizzanti. In particolare, l’Autorità sta richiedendo agli e-commerce l’indicazione delle misure adottate per evitare ingiustificati e sproporzionati aumenti dei prezzi di vendita. Tra le piattaforme interessate non mancano i nomi di alcuni colossi del settore, tra cui Amazon, Ebay e Wish.

L’aumento esorbitante dei prezzi applicati sulle piattaforme potrebbe infatti essere inquadrato quale pratica commerciale scorretta e sanzionato quindi dal Codice del Consumo. Più precisamente, potrebbe trattarsi di una pratica aggressiva (art. 25, lett. c) Codice del Consumo): il venditore, infatti, sta sfruttando la grave situazione di emergenza in atto e la conseguente debolezza del consumatore, innescata dalla preoccupazione per il contagio e dalla difficoltà di reperimento del prodotto, costringendolo a prendere decisioni di acquisto che non avrebbe, in diverse circostanze, adottato (https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/PS11732%20cautelari.pdf).

 

 

Dott.ssa Claudia Gnesi

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