Diritto bancarioDiritto di FamigliaNewsFidejussione e mutuo. Obblighi e diritti degli eredi del fidejussore

06/04/2021

Fidejussione, banca ed eredità

La fidejussione è il contratto a mezzo del quale un soggetto (fidejussore) si obbliga personalmente verso il creditore a garantire l’adempimento di un’obbligazione altrui.

La fidejussione è uno strumento che trova larga applicazione e si accompagna al contratto di mutuo, operazione attraverso la quale gli Istituti di credito vincolano un soggetto terzo all’obbligazione principale per garantirne l’adempimento (ad esempio, i genitori che garantiscono il credito della Banca nel caso del mutuo chiesto dai figli).

Se il garante muore cosa accade?

Nel caso di decesso del garante la fidejussione si trasmette agli eredi. Un esempio può chiarire meglio: il marito garantisce il debito di un amico verso la Banca. Improvvisamente poi muore, la sua vedova subentra nella garanzia ed è tenuta alle stesse obbligazioni.

Questo subentro è molto rilevante, perché determina una passaggio di responsabilità in capo all’erede che potrebbe non sapere nulla degli affari del proprio coniuge (dante causa), ora deceduto.

La banca deve portare a conoscenza dell’erede del garante il contratto di mutuo?

Il decreto legislativo del 01/09/1993 – N. 385 (Testo unico bancario) all’art. 41 consente alla Banche di procedere ad esecuzione forzata senza previa notifica del titolo al debitore. La norma prevede al comma primo che “Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l’obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”.

Questa facoltà assume molta importanza nel caso in cui subentri un erede che, come nell’esempio della moglie, nulla potrebbe sapere degli affari del marito premorto.

Pertanto, l’erede potrebbe ricevere un atto di precetto dalla banca senza conoscere il titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo.

È corretto che la Banca chieda all’erede il pagamento delle somme, senza la previa notifica del titolo?

Sul punto si segnala una interessante pronuncia del Tribunale di Firenze (sentenza n. 353/2021 del 15.02.2021) la quale ha dichiarato la nullità dell’atto di precetto che la Banca ha notificato all’erede, senza previamente notificare il titolo. La motivazione è data dal fatto che “la norma (articolo 41 TUB) dispone che, nell’esecuzione riguardante i crediti fondiari, è escluso l’obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo: la banca, in questi casi, non è tenuta a notificare la fonte del credito al debitore e il precetto deve comunque contenere l’indicazione del titolo esecutivo da cui il credito è assistito. La ratio di tale eccezione alla regola secondo cui è necessaria la notifica, è quella di agevolare la Banca, evitando che la stessa compia inutili operazioni di notifica di un atto che già si suppone essere nelle mani del destinatario, avendo lo stesso partecipato alla sua formazione. Tale giustificazione viene evidentemente meno nell’ipotesi in cui il destinatario dell’operazione di recupero esecutivo del credito, sia un soggetto terzo rispetto alla stipula del contratto”.

 

@Nicola Pierotti

https://www.studiolegalepierotti.it/wp-content/uploads/2019/03/footer_logo.png

Viale San Francesco 55, Pietrasanta 55045 Lucca
Forte dei Marmi

Tel. +39 340 3405471
info@studiolegalepierotti.it
P.Iva 02262400464

Informativa privacy | Cookie

Studio Legale Pierotti@ Tutti i diritti riservati - Sito realizzato nel 2019 da Paris&Bold marketing legale