Decreto Cura ItaliaNewsCovid-19. Sospensione dei mutui prima casa.

01/04/2020
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Covid-19. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato seguito all’invito contenuto nell’art. 54 del Decreto Cura Italia (D.l. 17 marzo 2020, n. 18) e ha firmato il Decreto di attuazione 25 marzo 2020, in materia di sospensione dei mutui prima casa.

Il Mef, in particolare, ha dettato le disposizioni necessarie al fine di garantire la concreta estensione della categoria dei beneficiari del Fondo solidarietà mutui prima casa (cd. Fondo Gasparrini), anche a coloro che si trovano oggi in seria difficoltà a causa dell’emergenza da Covid-19.

L’allargamento della categoria di soggetti ammessi a sospendere il pagamento del mutuo contratto per l’acquisto della prima casa era già stato esplicitato con due interventi del Governo: il riferimento è al Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 e al Decreto Cura Italia.

Più precisamente, il primo provvedimento aveva esteso la possibilità di sospendere i mutui prima casa ai lavoratori che si sono visti sospendere o ridurre l’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, a causa delle misure adottate per il contenimento del Covid-19.

Il Decreto Cura Italia ha poi aggiunto una nuova classe di beneficiari: quella dei lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno registrato un calo superiore al 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre del 2019, in conseguenza della chiusura o della limitazione della propria attività imposta per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.

 

Covid-19 e Fondo solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. Di cosa si tratta?

Il Fondo Gasparrini è stato istituito per permettere ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di importo non superiore a 250.000 euro, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate per un periodo massimo di 18 mesi, qualora si trovino in situazione di temporanea difficoltà.

Fra i soggetti che già prima dell’emergenza in atto potevano giovare del Fondo, vi sono:

  1. lavoratori dipendenti che hanno subito la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  2. lavoratori che hanno subito la cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” (art. 409, n. 3 c.p.c.);
  3. titolari del mutuo deceduti o a cui venga riconosciuto un handicap grave (art. 3, comma III L. n. 104/1992 ovvero invalidità civile non inferiore all’80%).

Attenzione, però, alle eccezioni previste. Non possono beneficiare della sospensione, ad esempio, i lavoratori dipendenti che abbiano risolto consensualmente il contratto o che siano stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

 

Covid-19 e Fondo solidarietà. Quali sono i nuovi beneficiari della sospensione dei mutui prima casa?

Oggi, grazie ai due Decreti legge sopra indicati e al relativo Decreto di attuazione del Mef, la platea dei potenziali beneficiari della sospensione dei mutui prima casa è stata estesa, per aiutare i lavoratori che sono stati maggiormente colpiti dall’emergenza da Covid-19.

I nuovi soggetti ammessi al Fondo sono:

  1. lavoratori dipendenti che hanno subito la sospensione dal lavoro ovvero la riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni consecutivi, corrispondente a una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo (es. cassa integrazione);
  2. lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno registrato un calo superiore al 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre del 2019.

La deroga introdotta dal Decreto Cura Italia ha però una durata ben determinata: opererà infatti fino al 17 dicembre 2020, ossia 9 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento.

 

Covid-19 e Fondo solidarietà. Qual è la durata di sospensione del mutuo?

Il Mef dispone che, per le nuove categorie di soggetti che possono oggi accedere al Fondo, operano le seguenti distinzioni:

  1. se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni, la sospensione del mutuo è concessa per non più di 6 mesi;
  2. se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ricade tra 151 a 302 giorni, la sospensione del pagamento delle rate è concessa per non più di 12 mesi;
  3. se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro supera 303 giorni, il mutuo può essere sospeso fino a 18 mesi.

 

Fondo solidarietà mutui prima casa. Come fare domanda?

Per sospendere il pagamento delle rate del mutuo, è necessario presentare domanda alla Banca con cui si è stipulato il contratto.

Più precisamente, il contraente deve compilare e consegnare alla Banca l’apposito modulo predisposto dal Mef. Il documento, editabile online, è reperibile qui http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/ModuloSospensioneMutui2020.pdf.

 

Covid-19 e Decreto Cura Italia. Le altre deroghe introdotte.

Il Decreto Cura Italia non si è limitato ad allargare l’accesso al Fondo solidarietà ai lavoratori che oggi si trovano in profonda difficoltà a causa dell’emergenza da Covid-19, ma ha previsto ulteriori agevolazioni per chi voglia far domanda di sospensione dei mutui prima casa.

 

ISEE

Al fine di perfezionare la domanda, in deroga alle regole ordinarie, non è più richiesta la presentazione dell’ISEE.

 

Vecchi beneficiari del Fondo

Coloro che hanno già usufruito in passato della sospensione del pagamento delle rate del mutuo, possono riproporre la domanda, a condizione che l’ammortamento sia ripreso da almeno 3 mesi.

 

Interessi maturati nel periodo di sospensione e spese

L’ultima delle deroghe introdotte, riguarda gli interessi che vanno a maturare durante il periodo della sospensione del pagamento del mutuo. Il Decreto Legge ha disposto che questi verranno supportati dal Fondo nella misura del 50%. Pertanto, la rimanente quota di interesse rimane a carico del titolare del mutuo.

Inoltre, la quota capitale non viene toccata e il piano di ammortamento viene semplicemente allungato.

Infine, il Mef ha sancito che non può essere applicata alcuna commissione o spesa di istruttoria, né possono essere richieste garanzie aggiuntive al contraente.

 

Dott.ssa Claudia Gnesi

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