Decreto Cura ItaliaNewsCovid-19 – Persone e imprese

23/03/2020
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020

In data 22.03.2020, è stato pubblicato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (GU Serie generale n. 76 del 22.03.2020) che dispone che a far data dal giorno successivo 23.03.2020 e fino al 03.04.2020 restino chiuse tutte le attività produttive ed industriali del paese, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato del provvedimento e relative a servizi ritenuti essenziali che non possono essere fermati neppure temporaneamente.

Il termine per le imprese per rendere effettiva la sospensione e completare le proprie attività è quello del 25 marzo 2020, compresa la spedizione di eventuale merce in giacenza.

Si noti che le attività possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Viene ribadito ed ampliato il divieto di spostamenti per i privati, sia con mezzi propri che pubblici, al di fuori del proprio comune, salvo che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Il decreto impone e ribadisce l’obbligo di non uscire dalla propria abitazione, onde evitare il rischio di incrementare i contagi da covid-19.

L’inosservanza è duramente sanzionata.

Oltre a mettere a rischio la propria e l’altrui salute, si va incontro a sanzioni penali molto serie.

Art. 650 cp:  salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a duecentosei euro;

Art. 260 del REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265: chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo e’ punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire duecento a quattromila. Se il fatto e commesso da persona che esercita una professione o un’arte sanitaria la pena e’ aumentata.

Art. 483 cp: (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) che punisce, con la pena fino a due anni di reclusione, la falsa attestazione a un pubblico ufficiale dei fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

Art. 452 cp: punisce la colposa diffusione dell’epidemia, con la pena da uno a cinque anni di reclusione.

Ben più gravi le responsabilità di coloro che volontariamente contagino altre persone (artt. 438, 575, 582 cp)

 

Quali le misure prese dall’esecutivo per far fronte alla situazione economica?

Il decreto “CURA ITALIA” 17 marzo 2020, n. 18

(GU n.70 del 17-3-2020).

Le disposizioni riguardano, in estrema sintesi:

– il lavoro ed il fisco. Con l’estensione della cassa integrazione in deroga all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti in forza al 23 febbraio 2020, di tutti i settori produttivi (esclusi i datori di lavoro domestico), con una diversa disciplina a seconda dei requisiti dimensionali dell’impresa (art. 22) e per un periodo non superiore a nove settimane. Per i soli datori con più di cinque dipendenti, il trattamento è subordinato alla conclusione di un accordo che può essere concluso anche in via telematica tra la regione (o la provincia autonoma) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

L’INPS con il messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020 ha fornito una prima disamina della CIGD per l’emergenza Covid-19.

Vengono sospesi, inoltre, i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le categorie ivi indicate (art. 61) e fiscali (art. 62).

Le categorie interessate: con la risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la lista dei codici attività interessati e, con la successiva risoluzione n. 14/E del 21 marzo 2020, ha precisato che i codici hanno mero valore indicativo e non esaustivo dei soggetti a cui sono applicabili le richiamate disposizioni.

– Famiglie e imprese. Una moratoria dei finanziamenti (art. 56) sulla cui effettiva portata applicativa si attendono le indicazioni degli istituti di credito.

– Società. Si prevede che l’approvazione del bilancio possa avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (art. 106).

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